Le due sentenze della Corte d’Appello di Sassari.
Il caso dei “conguagli partite pregresse 2005 – 2011” si arricchisce di un nuovo intervento della magistratura isolana che segue la pronuncia dell’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione pubblicata l’11 ottobre 2022. Su quest’ultima pronuncia Abbanoa aveva dichiarato che la Corte di Cassazione aveva definitivamente considerato legittima la pretesa di pagamento dei conguagli al centro della contestazione.
Tale interpretazione era stata immediatamente contestata da Adiconsum Sardegna che a tutela degli utenti si è vista costretta, ancora una volta, ad inoltrare un esposto all’Antitrust ravvisando nella fattispecie “l’esercizio di pratica commerciale scorretta” per violazione dei diritti fondamentali degli utenti previsti dall’art. 2 del Codice del Consumo, avendo il gestore fornito una non corretta informazione.
Illegittima la pretesa avanzata da Abbanoa.
Sul punto ha fatto chiarezza la Corte di Appello di Sassari che, con due “sentenze gemelle” pubblicate il nove febbraio u. s., nell’affermare, ancora una volta, la illegittimità della pretesa avanzata dal Gestore del servizio idrico sardo ha puntualizzato che “sul punto non soccorre la invocata sentenza delle Sezioni Unite, che statuisce un principio di diritto in materia di giurisdizione e di prescrizione ma non in materia di legittimità dell’applicazione retroattiva del conguaglio, la cui disposizione è richiamata soltanto per determinare il dies a quo del termine di prescrizione”.
“Non potrà sfuggire come la decisione assunta dalla Corte d’Appello sia coerente con l’interpretazione offerta fin dal primo momento da Adiconsum circa il fatto che la citata ordinanza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione non aveva minimamente dichiarato legittimi i conguagli regolatori pretesi da Abbanoa (vedasi il nostro comunicato stampa del 17/10/2022) – commenta il Presidente di Adiconsum Sardegna, Giorgio Vargiu – Sul caso dei conguagli pregressi ci aspettiamo ora una presa di posizione netta e trasparente da parte dell’EGAS il quale, peraltro già vanamente investito del profilo riguardante la prescrizione del supposto diritto di credito, non può continuare a rimanere inerte e silente, dimenticando il suo ruolo istituzionale e lasciando che il vuoto sia colmato dall’Autorità Giudiziaria, con costi che gravano sul sistema giustizia e quindi sulla collettività” – conclude Vargiu.