Il lascito testamentario permette a una persona di disporre una parte o la totalità del proprio patrimonio a beneficio di una società non profit, di un’organizzazione solidale o di una fondazione impegnata in attività di ricerca, scientifica, sanitaria, culturale, sociale o umanitaria. Chi volesse capire come fare testamento per procedere in tal senso deve sapere che si può far riferimento a qualunque forma testamentaria scegliendo quella che si ritiene più appropriata fra quelle messe a disposizione dal nostro ordinamento giuridico. Sono tre, come noto: il testamento pubblico, che consiste in un atto pubblico notarile; il testamento olografo, che può essere depositato presso chiunque (non per forza un notaio); e il testamento segreto, che a sua volta richiede il coinvolgimento di un notaio. Spesso si ricorre al lascito testamentario per fare una donazione ad una onlus, sostenere con una donazione testamentaria è un atto di grande generosità e umanità.
I vincoli al lascito solidale
È possibile disporre i lasciti solidali a beneficio di un particolare ente in forma di legato o di istituzione di erede: nel primo caso si parla di disposizione a titolo particolare, mentre nel secondo si ha a che fare con una disposizione a titolo universale. Esattamente come avviene per qualunque altro legato o per qualunque altra istituzione di erede, anche in questo caso è prevista l’eventualità di apporre dei vincoli ai lasciti solidai, come oneri a carico del legatario o dell’erede o in forma giuridica di condizioni. Nella maggior parte dei casi lo scopo di tali vincoli consiste nell’impegnare l’organizzazione che riceve i beni a usarli unicamente per le finalità benefiche che caratterizzano il suo statuto.
Gli eredi e il lascito solidale
Se ci si interroga su come fare testamento, è legittimo domandarsi anche in che modo un eventuale lascito solidale possa ledere i diritti degli eredi. Ebbene, anche nel momento in cui si redige un testamento solidale, vale a dire un lascito a beneficio di un ente che non rientra nella lista degli eredi legittimi, il testatore deve evitare di ledere le quote ereditarie che spettano agli eredi legittimi e a quelli legittimari. In particolare, gli eredi legittimi sono quelli che possono ereditare, mentre gli eredi legittimari sono il coniuge e i figli (se non ci sono figli, i genitori): a loro la legge assegna una parte specifica del patrimonio ereditario, in quanto essi devono ereditare per forza.
La distribuzione delle quote
La ripartizione delle quote che sono destinate agli eredi cambia in base al numero degli stessi. Ipotizzando che il de cuius lasci due figli e il coniuge, quest’ultimo riceve un quarto del patrimonio, mentre il 50% dello stesso spetta ai figli. Di conseguenza, il testatore può disporre liberamente solo di un quarto del proprio patrimonio, che quindi può essere lasciata – per esempio – a un ente benefico. Nel momento in cui si predispone il testamento solidale, esso non è gravato da tasse o imposte. All’apertura della successione, poi, il valore di ciò che è stato lasciato, immobili inclusi, non presuppone imposte di alcun genere. Ciò vale, ovviamente, solo per gli enti benefici, in base all’esenzione dal pagamento delle imposte che viene concessa dal D. Lgs. n. 346 del 31 ottobre del 1990 all’articolo 3.