L’ordinanza del sindaco di Sassari.
A partire da oggi anche Sassari ritorna in zona bianca e contestualmente viene abolito il coprifuoco. Il sindaco, Nanni Campus, ha emesso un’apposita ordinanza che sarà valida sul territorio comunale da oggi al prossimo 15 giugno. Le regole comprenderanno la riapertura delle attività di ristorazione, le feste civili o religiose, le attività sportive, nonché l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Le attività di ristorazione.
Sono riaperte le attività di ristorazione quali bar e ristoranti, anche al chiuso, senza vincoli di chiusura, nel rispetto delle misure anti contagio. I gestori dovranno adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze. Dovranno disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi in ambienti al chiuso e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.
I clienti devono indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo. E, laddove possibile, dev’essere privilegiato l’utilizzo degli spazi esterni. Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta in modo tale da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra loro.
Il personale in servizio a contatto con i clienti deve usare la mascherina e deve assicurare una frequente igiene delle mani, inoltre al termine di ogni servizio al tavolo assicurare pulizia e disinfezione delle superfici.
Gli obblighi per gli esercenti.
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Ciò al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio e poter garantire un adeguato distanziamento interpersonale.
Per quanto riguarda le attività di ristorazione, compresi bar, pub, ristoranti pasticcerie e gelaterie, lo stesso cartello deve riportare, inoltre, il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel perimetro della superficie di suolo pubblico concessa per la somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso specifico, il numero massimo dei clienti ammessi contemporaneamente nella suddetta superficie esterna deve corrispondere al numero di posti a sedere consentiti.
Gli esercenti nei locali adibiti alla ristorazione, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service e ogni altra attività autorizzata alla ristorazione, sono obbligati annotare in un registro il nominativo e il numero di cellulare dei clienti, sia di coloro che hanno prenotato che dei clienti occasionali, elenchi che dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per 14 giorni. L’obbligo si considera adempiuto con l’annotazione dei dati anagrafici e del numero di telefono di un cliente per ogni gruppo di avventori, il quale all’occorrenza possa fornire tutte le informazioni utili per l’identificazione dei commensali ai fini del tracciamento delle presenze.
Non potranno utilizzarsi menù in formato cartaceo. Qualora non possano essere utilizzate modalità di consultazione online, come i QR-code, potranno essere messi a disposizione della clientela menù in stampa plastificata o rivestiti da contenitori di plastica che dovranno essere sanificati dopo l’uso.
Le feste civili e religiose.
Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, quali matrimoni, battesimi, cresime, anche al chiuso, devono svolgersi nel rispetto dei protocolli anti-Covid presenti anche in zona bianca. Sono quindi necessarie le certificazioni quali ad esempio lo stato di avvenuta vaccinazione con una validità di 6 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale. Oppure lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione da coronavirus, con una validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Covid-19 con una validità di 48 ore dall’esecuzione del test.
Riaprono anche le discoteche, ma le piste da ballo restano off-limits. All’interno delle strutture, al chiuso o all’aperto, si potrà consumare. Resta vietato il ballo, secondo quanto confermato anche dall’ordinanza regionale.
Le attività sportive.
Le attività di palestre, piscine, centri natatori e centri benessere, attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, di centri culturali, centri sociali e ricreativi sono consentite anche al chiuso. È consentita la programmazione di corsi di formazione in presenza e lo svolgimento in presenza di fiere secondo le linee guida nazionali.
I dispositivi di protezione individuale.
Restano ferme le misure di contenimento del contagio. In particolare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, mascherine, devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, anche in area privata aperta al pubblico, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.
È fatto divieto di togliere o spostare, dalla posizione di corretta protezione del naso e della bocca, la mascherina per fumare in area pubblica, ancorché in spazi aperti, in presenza di terze persone. Ed in particolare è vietato fumare mentre si è in fila in attesa di accedere a pubblici esercizi, attività commerciali, uffici e parchi.
Non vi è l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore a 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, mentre si mangia e si beve nei luoghi in cui è consentito.
È fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi ed è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste dalla normativa vigente.
Il ruolo della polizia locale.
In caso di accertato determinarsi di assembramenti di persone su strade e piazze nell’ambito urbano, tali da rappresentare un rischio per la salute della comunità, la polizia locale dovrà disporre la chiusura al pubblico delle suddette aree, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie. E’ fatta salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private e agli esercizi commerciali (compatibilmente, per questi ultimi, con le capacità di accoglienza di clienti. In caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni previste.