Stop a karaoke vicino a eventi del Comune: l’ordinanza a Porto Torres

L’ordinanza a Porto Torres contro musica e karaoke.

Stop al karaoke nei pubblici esercizi e divieto di organizzare intrattenimento musicale a 500 metri di distanza da un evento promosso o patrocinato dal Comune di Porto Torres. Sono due dei contenuti di un’ordinanza firmata oggi dal sindaco Massimo Mulas, che ridisegna il quadro delle manifestazioni temporanee, degli eventi in luogo pubblico e delle forme di intrattenimento musicale nei bar e nei ristoranti cittadini.

Divieto del sindaco Mulas.

Scopo del provvedimento è garantire l’attuazione delle normative nazionali in materia e limitare alcuni eccessi registrati anche nel corso di questa estate in termini di disturbo della quiete pubblica: “Sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo – si legge nella premessa –  si registrano inconvenienti prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimento all’aperto, con fonte principale il volume eccessivo della musica”.

Nell’ordinanza viene ricordato che il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) impone la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli eventi dal vivo di portata minore, con una presenza massima di 200 persone che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio. Inoltre si sottolinea come secondo la legge l’intrattenimento musicale debba intendersi come attività semplicemente accessoria, “che mai deve sostituirsi a quella principale per la quale si è ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

Per questo motivo, il sindaco ha ritenuto la necessità di disciplinare lo svolgimento delle attività rumorose sia all’interno dei locali che all’esterno, per conciliare le esigenze di interesse pubblico con quelle a tutela dell’attività di impresa, per tutto il periodo estivo e sino al 31 ottobre 2023.

Il testo dell’ordinanza.

  1. É vietato il Karaoke e lo svolgimento di attività musicali estemporanee con coinvolgimento del pubblico, e l’utilizzo di strumenti a percussione quali batterie, grancassa, timpani, piatti, campane e così via che per loro natura esprimono un livello di pressione sonoro particolarmente elevato, non controllabile elettronicamente, né compatibile con l’ambiente densamente abitato in cui i pubblici esercizi sono insediati;
  2. è consentita, nel rispetto del piano di Classificazione Acustica Comunale e nei limiti di cui all’Ordinanza Sindacale n. 28/2023, l’attività di intrattenimento musicale con musica di ascolto, non rientrante nella casistica del pubblico spettacolo, mediante l’utilizzo di impianti di moderata potenza, senza utilizzare alcun tipo di amplificatore acustico senza aggiunta all’apparato elettrico/elettronico di filo diffusione utilizzato, la musica deve costituire mero sottofondo musicale, avente lo scopo di intrattenere i clienti, offrendo un servizio aggiuntivo;
  3. gli intrattenimenti per mezzo di apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici (di sottofondo), possono essere effettuati solo all’interno del locale sino all’orario di chiusura;
  4. non devono essere allestiti palchi, gradinate, pedane, camerini soppalchi allestimenti scenici, e non deve essere data specifica pubblicità all’evento, nel caso il titolare dovrà munirsi della licenza secondo il TULPS;
  5. il titolare del pubblico esercizio deve porre in essere tutti gli accorgimenti per prevenire comportamenti non decorosi o che costituiscano disturbo alla quiete pubblica e al riposo, sia all’interno che all’esterno del locale, disincentivando lo stazionamento della clientela al di fuori del locale oltre gli orari prestabiliti per le attività di intrattenimento;
  6. non rientrano tra le attività disciplinate dall’Ordinanza le manifestazioni organizzate o con il patrocinio del Comune di Porto Torres, sia all’interno dei locali, sia all’esterno su aree pubbliche o ad uso pubblico, organizzate per le festività, per la promozione commerciale e turistica del territorio comunale;
  7. in concomitanza con manifestazioni organizzate dal Comune o, comunque, dallo stesso patrocinate, sia che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, non potranno essere organizzati piccoli intrattenimenti musicali né all’esterno, né all’interno dei propri locali, quando ricadano entro un raggio di azione di metri 500 dal luogo ove si svolge l’evento e, in ogni caso, purché l’attività non rechi disturbo o intralcio al buon andamento della manifestazione.
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