Si va dall’anticipo dell’orario di chiusura fino allo stop di 30 giorni.
I gestori di pubblici esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande hanno l’obbligo, oltreché di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra i clienti, anche quello di impedire gli assembramenti, sia all’interno sia all’esterno dell’attività. Lo stabilisce l’ordinanza 37 firmata il 18 maggio dal sindaco Gian Vittorio Campus che oggi è ritornato sul tema con un nuovo provvedimento in cui definisce le sanzioni accessorie per chi viola la norma, in aggiunta a quelle previste dal decreto legge 19 del 25 marzo.
Il documento definisce dunque le sanzioni sulla base di un principio di gradualità e proporzionalità, tenendo conto di eventuali reiterazioni dell’illecito. In caso di prima violazione sarà disposta la chiusura anticipata del locale dalle 22 alle 7 del giorno successivo, per 5 giorni consecutivi; per la seconda violazione sarà disposta la chiusura temporanea del locale per 7 giorni; per la terza la chiusura sarà prevista per 10 giorni; infine, per violazioni successive, la chiusura sarà per 30 giorni.