Sassari zona bianca, la nuova ordinanza del sindaco Campus

Confermate le disposizioni della Regione.

Nessuna novità a Sassari, ma la ripresa di quelle introdotte dall’ordinanza del presidente della Regione Sardegna a seguito dell’istituzione nell’isola della “zona bianca” e la specificazione di importanti chiarimenti rivolti alla cittadinanza sulle norme in vigore.

Questa l’ordinanza firmata oggi dal sindaco Nanni Campus, che ricorda come siano confermate tutte le disposizioni relative al distanziamento, al divieto di assembramento e di obbligo di uso corretto della mascherina già in vigore nel territorio sassarese, sia al chiuso sia all’aperto. “Mi appello al senso di responsabilità di tutte le cittadine e di tutti i cittadini – commenta il sindaco Nanni Campus – l’allentamento delle restrizioni ci impone il massimo rigore nel rispetto delle regole sull’uso della mascherina, sul distanziamento interpersonale e sull’igienizzazione delle mani. Facciamo, tutti insieme, che questa grande occasione e opportunità non sia sprecata nel giro di un paio di settimane”.

Il primo cittadino si rivolge poi in particolare ai gestori e ai proprietari degli esercizi pubblici perché “facciano di tutto perché siano rispettate le regole nei loro locali. Un aumento dei contagi, che si vedrebbe già nel giro di due settimane, comporterebbe un danno enorme e irreparabile a loro stessi, all’economia e alla libertà personale di ciascuno, perché vorrebbe dire necessariamente una nuova chiusura, ancora più drastica e drammatica. Dobbiamo fare in modo di poter godere tutti e a lungo di questa opportunità, e questo può avvenire in un solo modo: con il massimo rigore nel rispetto di tutte le prescrizioni“.

Da oggi, dunque, in Sardegna il coprifuoco sarà dalle 23 e 30 alle 5 del giorno successivo. È consentita l’apertura delle attività di ristorazione dalle 5 alle 23 e di bar, pub, caffetterie e assimilabili dalle 5 fino alle 21; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 23 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Conformemente a quanto sancito dal presidente della Giunta regionale, restano chiusi i centri commerciali il sabato, la domenica e i giorni festivi, a eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole. Sospesi congressi, riunioni o eventi sociali e ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza. Chiusi anche cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione. La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore dei soci, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale. Il provvedimento specifica inoltre che “tali prescrizioni non possono essere modificate in sede comunale con ordinanze sindacali, tali ordinanze possono infatti disporre solo effetti ulteriormente restrittivi rispetto alle disposizioni di Regione e Governo”.

Confermato obbligo di uso corretto della mascherina (restano escluse dall’obbligo sempre le stesse categorie) “nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”. Mascherina indossata, quindi, quando si cammina nelle strade o piazze, all’interno di parchi, aree di svago, giardini pubblici; i dispositivi dovranno essere tenuti con sé anche se ci si sposta in aree periferiche, esterne al centro urbano, ed esibite agli organi di vigilanza su specifica richiesta di questi ultimi. È fatto assoluto divieto di togliere o spostare la mascherina per fumare in area pubblica, ancorché in spazi aperti, in presenza di terze persone. È vietato sostare o trattenersi su marciapiedi, slarghi, piazze, scalinate e in ogni altro spazio pubblico in gruppi superiori alle quattro persone. Vietata ogni forma di assembramento, anche se si utilizza un dispositivo di protezione delle vie respiratorie; deve essere costantemente assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di almeno due metri se si pratica attività sportiva; durante la pratica sportiva all’aperto non c’è l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ma dovranno essere osservate integralmente le altre prescrizioni.

Confermati anche tutti gli obblighi e i divieti in capo ai proprietari e ai gestori di locali pubblici e aperti al pubblico: dal numero di persone per tavolo, all’obbligo di distanziamento e di tenere il registro degli avventori, fino ai menù digitali o plastificati, ad esempio. Per gli assembramenti provocati dai clienti di un esercizio pubblico, di un’attività commerciale, ovvero dall’utenza di uffici pubblici e privati, il legale rappresentante è obbligato in solido con l’autore dell’illecito.

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