I bambini possono uscire di casa, il Comune di Sorso rompe gli indugi

La nuova ordinanza.

Il sindaco di Sorso Fabrizio Demelas, in considerazione delle preoccupanti e sempre più numerose segnalazioni in merito alle varie forme di disagio psicologico manifestate da bambini, adolescenti e disabili pervenute nelle ultime settimane, ha ritenuto necessario e urgente emanare un’ordinanza a tutela della salute, intesa anche come sano sviluppo psicofisico, e dei diritti dell’infanzia, dell’adolescenza e della disabilità.

L’ordinanza vuole contrastare questo fenomeno prima che assuma i contorni di una vera e propria emergenza sanitaria all’interno dell’emergenza epidemiologica in corso connessa al contagio da coronavirus.

Per questo, fermo restando il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, nonché l’obbligo di mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, si considerano come motivati da necessità inderogabile, tutti quegli spostamenti, all’interno del territorio comunale di Sorso, di bambini, adolescenti e disabili, accompagnati da altri componenti maggiorenni appartenenti allo stesso nucleo familiare, volti a favorire la loro frequentazione di spazi all’area aperta, inclusi gli spostamenti verso terreni di proprietà, in locazione, in comodato o in usufrutto.

L’ordinanza.

Al fine di garantire ai bambini, agli adolescenti e ai diversamente abili condizioni di vita adeguate ad un sano sviluppo fisico, mentale, morale e sociale, in forza della presente ordinanza, fermo restando il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, nonché l’obbligo di mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, si considerano come motivati da necessità inderogabile, quindi in ossequio a quanto disposto all’art. 1 comma 1, lettera a) del DPCM del 10 Aprile 2020, tutti quegli spostamenti, all’interno del territorio comunale di Sorso, di bambini, adolescenti e disabili, accompagnati da altri componenti maggiorenni appartenenti allo stesso nucleo familiare, volti a favorire la loro frequentazione di spazi all’area aperta, inclusi gli spostamenti verso terreni di proprietà, in locazione, in comodato o in usufrutto.

A tale scopo il terreno, che dovrà trovarsi nella disponibilità del proprietario, locatario, comodatario o usufruttuario, potrà essere raggiunto dall’intero nucleo familiare anche a bordo dello stesso veicolo. È fortemente raccomandato che i passeggeri all’interno del veicolo indossino, fatta eccezione per i minori di anni 6 e per i soggetti con forme di disabilità non  compatibili, idonee protezioni delle vie respiratorie. Tali sono da intendersi le mascherine di comunità, ovvero le mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera che, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Lo spostamento nei suddetti terreni permetterà anche di ridurre i rischi di assembramenti nelle aree urbane e i contatti tra persone estranee, ovvero che fanno parte di nuclei familiari diversi; rimane pertanto comunque vietato organizzare incontri e radunarsi con persone non facenti parte del proprio nucleo familiare, fatto salvo quanto disposto con decorrenza a partire dal 4 maggio 2020 dall’art. 1 comma 1, lett. a) del DPCM del 26 aprile 2020 in merito agli spostamenti volti ad incontrare propri congiunti.

Le medesime protezioni delle vie respiratorie di cui all’articolo 1, sempre fatta eccezione per i minori di anni 6 e per i soggetti con forme di disabilità non  compatibili, devono altresì essere utilizzate sull’intero territorio comunale nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico.

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